Dislessia: Dsa, scuola e insegnante di sostegno

Dislessia: Dsa, scuola e insegnante di sostegno

La normativa per il diritto allo studio di ragazzi con dislessia e Dsa a scuola si riflette spesso in visioni distorte e confuse, decisamente distanti da ciò che davvero occorre agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Dislessia e altri Dsa a scuola

In particolare molti genitori si rivolgono a psicologi dell’età evolutiva per avviare l’iter necessario a richiedere l’insegnante di sostegno.

Questa richiesta può derivare direttamente dai genitori o, in altri casi, dagli insegnanti che riferiscono notevoli difficoltà nella gestione del bambino e sottolineano la necessità di ottenere l’aiuto di una figura terza che accompagni quest’ultimo e la classe nel percorso didattico.

Requisiti per avere l’insegnante di sostegno

In realtà, però, non tutti i ragazzi con Bes, ovvero Bisogni Educativi Speciali, rientrano in questa categoria.

Più precisamente, i ragazzi con Dsa non hanno diritto all’insegnante di sostegno. Questo in base alla Legge n.104 del 5 Febbraio 1992, secondo la quale gli studenti hanno diritto all’insegnante di sostegno solo in caso di situazioni di minorazione fisica e/o sensoriale e/o psichica tali da costituire una disabilità.

I ragazzi che hanno ricevuto esclusivamente una diagnosi di Dsa, pertanto, non rispondono ai requisiti per l’insegnante di sostegno in quanto l’iter diagnostico che ha permesso loro di conseguire la diagnosi di Dislessia o altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento ha evidenziato l’assenza di disabilità intellettiva, condizione necessaria per rientrare nei Dsa.

Dsa a scuola: diritti e strumenti compensativi

Tuttavia ai ragazzi con Dsa la scuola dovrebbe garantire per legge misure di supporto che includono l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, oltre a godere di un PDP, ovvero di un Piano Didattico Personalizzato e di valutazioni costruite su misura dell’alunno.

La normativa per i diritti dei Dsa a scuola è inclusa nella Legge 170 dell’8 Ottobre 2010: secondo l’articolo 5 di questa legge i ragazzi hanno il diritto di:

fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione”; “una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari

Perché alcuni ragazzi con Dsa hanno l’insegnante di sostegno

Ovviamente ogni situazione presenta le sue eccezioni.

In alcuni casi effettivamente i ragazzi con Dsa sono seguiti anche dall’insegnante di sostegno, ma come specifica il documento “I DSA e gli altri BES: Indicazioni per la pratica professionale” promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, ciò avviene esclusivamente in virtù della comorbidità, ovvero della compresenza, con altri disturbi e di un quadro funzionale particolarmente grave associato alla certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992.

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