Bisogni educativi speciali – Bes: normativa, definizione e categorie

Bisogni educativi speciali – Bes: normativa, definizione e categorie

Bes: domande e risposte sui Bisogni Educativi Speciali

Il gruppo di lavoro promosso dal Cnop ha elaborato un prezioso documento che riassume sinteticamente la normativa Bes, consentendo a genitori e insegnanti un miglior orientamento e una maggior potere di tutelare i giovani studenti garantendo il diritto allo studio.

Bes: definizione

La sigla BES sta per Bisogni Educativi Speciali e si riferisce a particolari esigenze educative che possono avere determinati alunni anche solo per un periodo di tempo limitato.

Queste esigenze possono dipendere da «motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta» (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012).

Bes: normativa di riferimento

La normativa Bes di riferimento è la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e le successive circolari ministeriali. Tale direttiva ha lo scopo di tutelare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali garantendo loro il diritto di accedere a un apprendimento personalizzato, come previsto dalla Legge 53/2003.

Il fine è dunque quello di permettere ai ragazzi di svolgere le attività didattiche secondo le modalità e i tempi a loro più consoni.

La Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, prot. n.561, avente come oggetto «Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative», prevede l’applicazione della normativa dedicata ai ragazzi con Dsa (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) anche a tutti gli alunni con Bes.

Bes: le categorie dei Bisogni Educativi Speciali

Quello dei Bes rappresenta un grande cappello che riassume tre categorie principali:

  • disabilità (tutelata dalla Legge 104/92)
  • disturbi evolutivi specifici (tra i quali i DSA, tutelati dalla L.170/2010, e per la comune origine evolutiva anche ADHD e borderline cognitivi)
  • svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Alle tre categorie sopraindicate si aggiunge un quarto punto in cui rientrano altri disturbi non chiaramente illustrati nella normativa, che comprendono i disturbi dell’apprendimento non specifici, i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, gli alunni plusdotati intellettivamente che possono rientrare nei Bisogni Educativi Speciali.

Bes non è una diagnosi!

Spesso i genitori tendono a interpretare erroneamente la categoria Bes come fosse un disturbo clinico.

In realtà non esiste alcuna diagnosi Bes in quanto i Bisogni Educativi Speciali non rappresentano di per sé un’etichetta diagnostica, poiché come abbiamo visto possono includere ragazzi con disturbi clinici (e dunque con una diagnosi e un preciso codice nosografico) o alunni con problemi di altra natura.

Ad esempio un bambino straniero che non ha ancora appreso la lingua italiana potrebbe rientrare nella normativa Bes. Così facendo potrebbe quindi usufruire di canali didattici diversificati anche in assenza di disturbi clinici.

I Bes sono di natura persistente o transitoria?

Dipende dalla problematica individuale. Nel caso di ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si tratta di disturbi di natura persistente.

Tuttavia come abbiamo visto rientrano nella categoria Bes anche studenti con problematiche più limitate a livello temporale, come nel caso dell’alunno straniero o di bambini che stanno affrontando un periodo particolarmente stressante e sviluppano disturbi reattivi.

Per ragazzi con Bes serve la certificazione?

Come sopra, dipende dalla problematica per la quale il ragazzo rientra nei Bes.

Nel caso di alunni con ritardo mentale bisogna richiedere l’attivazione della Legge 104/92 e sarà necessaria una certificazione che attesti la presenza di condizioni cliniche di Disabilità. Lo stesso vale anche nel caso di alunni con DSA, che richiedono una certificazione per l’attivazione della Legge 170/2010.

Nel caso di studenti che non rientrano nella normativa prevista dalla Legge 104/92 e dalla Legge 170/2010 ma che presentano disturbi clinici come DCM, DSL, Spettro autistico ad alto funzionamento è necessario presentare non la certificazione ma la diagnosi funzionale.

Ragazzi con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale non hanno bisogno di certificazione né diagnosi ma hanno ugualmente diritto all’applicazione della normativa Bes, come indicato nella C.M. n. 8 del 06/03/2013.

I Bes hanno diritto agli aiuti previsti per i Dsa come gli strumenti compensativi?

Sì, come stabilito dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012. La direttiva tutela gli alunni con Bes consentendo loro di accedere a tutte le misure previste per i Dsa come valutazioni su misura dell’alunno, utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi e l’attivazione di un Pdp, ossia di un Piano Didattico Personalizzato.

I Bes possono avere l’insegnante di sostegno?

Solo se possiede una certificazione ai sensi della Legge 104/1992.

Anche un ragazzo con Dsa può avere l’insegnante di sostegno se rientra nella Legge 104 in quanto tale figura non è prevista secondo la Legge 170. In quest’ultimo caso si tratta di casi con Dsa in comorbidità con altri disturbi e con un quadro funzionale particolarmente grave.

Chi decide come attuare a scuola la normativa sui BES?

La scuola decide quali misure attuare dopo aver valutato eventuali indicazioni del clinico e tramite il consiglio di classe o il team di docenti.

Nel caso dei DSA la Legge 170/2010 prevede il diritto di usufruire degli strumenti compensativi e dispensativi e la stesura del Pdp. Il Pdp viene elaborato dalla scuola e firmato dal dirigente, insegnanti e familiari, come stabilito dalle Linee Guida allegate al D.M.5669 del 12 luglio 2011.

La normativa Bes si applica anche a studenti universitari o alle scuole serali?

Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA prevedono che i ragazzi con Dsa possono continuare a usufruire delle misure previste dalla Legge 170/2010 anche durante il percorso universitario.

Nel caso delle scuole serali, invece, al momento non sono previste normative specifiche.

 

Fonte: gruppo di lavoro Cnop

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