Indennità di frequenza. Differenze con l’indennità di accompagnamento

Indennità di frequenza. Differenze con l’indennità di accompagnamento

Riporto con piacere un secondo articolo scritto dalla Dottoressa Simona Cappelletti, avvocato da anni operante nel settore della giurisprudenza scolastica.

L’esperta ci aiuterà a chiarire alcuni dubbi frequenti relativi alla differenza tra indennità di frequenza e indennità di accompagnamento.

Requisiti per la concessione e profili di tutela

L’indennità di frequenza è stata istituita con la Legge 11 ottobre 1990 n. 289 ed è finalizzata a fornire un sostegno economico alle famiglie che hanno, all’interno del nucleo familiare, un minore portatore di handicap.
Trattasi in sostanza di una prestazione assistenziale di supporto economico alle famiglie avente lo scopo di sostenere quest’ultime nelle spese connesse alla frequenza, da parte del minore disabile, di una scuola sia pubblica che privata o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
I requisiti per poter ottenere la predetta indennità (il cui importo nel 2018 è fissato in € 282,55 mensili) sono i seguenti:

  • minori di anni 18 che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età ovvero minori di anni 18 che soffrono di ipoacusia (perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz);
  • frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni pubblici o privati specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap ovvero, in alternativa, la frequenza a scuole pubbliche o private di ogni grado e ordine ivi compreso l’asilo nido;
  • stato di bisogno (ovvero reddito personale annuo non superiore, per l’anno 2018, ad € 4.853,29);
  • cittadinanza italiana, ovvero iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari, ovvero ancora permesso di soggiorno di almeno un anno per i cittadini stranieri extracomunitari;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato Italiano.

Per richiedere l’indennità di frequenza è necessario inoltrare apposita domanda all’Inps.
Essendo connessa alla frequenza, da parte del minore portatore di handicap, di centri specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione, ovvero, a scuole pubbliche o private, l’indennità viene
corrisposta per tutta la durata della frequenza fino ad un massimo di 12 mensilità e termine al momento della cessazione della frequenza stessa.

Le problematiche che più frequentemente possono insorgere attengono al mancato riconoscimento del diritto ad ottenere l’indennità di frequenza.
Al riguardo, si segnala che i Tribunali sono sempre più propensi a riconoscere l’indennità di frequenza anche ai minori con disturbi specifici (DSA) in quanto, proprio a causa di tale disturbi, le famiglie devono affrontare diverse spese tra cui i costi per le ripetizioni scolastiche, trattamenti riabilitativi e sedute di logopedia.

Diversa dall’indennità di frequenza è l’indennità di accompagnamento la quale, pur essendo anch’essa – al pari dell’indennità di frequenza – una prestazione economica assistenziale, viene erogata – previa apposita
domanda – ai disabili in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari al 100%;
  • riconoscimento dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un’assistenza continua;
  • cittadinanza italiana ovvero iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari, ovvero ancora permesso di soggiorno di almeno un anno per i cittadini stranieri extracomunitari;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato Italiano.

A differenza dell’indennità di frequenza, l’indennità di accompagno può essere richiesta anche dai disabili maggiorenni e non è soggetta a limiti reddituali.
L’indennità di frequenza e l’indennità di accompagnamento non sono cumulabili tra di loro.
Nel 2018 l’indennità di accompagnamento è pari ad € 516,35 mensili.
Analogicamente a quanto avviene per l’indennità di frequenza, le problematiche che più frequentemente possono insorgere concernono il mancato riconoscimento del diritto ad ottenere l’indennità di
accompagnamento.

Avv. Simona Cappelletti
Studio Zona Eur – Axa
Cell. 347/0566284 
e – mail: avvsimonacappelletti@gmail.com

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